Ordinanza n° 72 del 24 settembre 2020 della Regione Campania

News    25/09/2020

Ecco cosa è stato disposto dal Presidente della Giunta Regionale della Campania con l’Ordinanza n° 72 del 24 settembre 2020

“Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati
epidemiologici della regione:

1.1 sono ulteriormente confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza regionale n.66 dell’8 agosto 2020, concernenti l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli
uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5
gradi C°;

1.2 è disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto), approvati o prorogati con le ordinanze di cui al successivo punto 1.4. o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020. L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;

1.3 Anche in deroga ai protocolli allegati alle ordinanze di cui al successivo punto 1.4. e/o al DPCM 7 settembre 2020, è fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o
comunque aperti al pubblico, non all’aperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o
soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°;

1.4 sono prorogate le misure, confermate con Ordinanza n.71 del 9 settembre 2020, di cui all’Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, di aggiornamento delle Ordinanze nn. 48/2020, 50/2020, 51/2020, 52/2020, 56/2020, 59/2020, 61/2020; dell’Ordinanza regionale n.63 del 24 luglio 2020; dell’Ordinanza regionale n.64 del 31 luglio 2020. Si richiamano tutti gli esercenti, gestori ed utenti alla stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza approvate con le menzionate ordinanze che, al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi di cd.“contatto stretto”, stabiliscono l’obbligo della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità;

1.5 l’esercizio delle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, resta conformato alle disposizioni e misure di cui all’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le
modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) al DPCM 7 agosto 2020, come sostituito dal DPCM 7 settembre 2020, con le seguenti, ulteriori prescrizioni:
-resta confermato l’obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte
le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per
la prevenzione del rischio di contagi. Agli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. Per quanto riguarda il trasporto su ferro e gomma, la presente disposizione va applicata compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e/o sui mezzi; eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati in conformità a quanto previsto al successivo punto 2 ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, sarà disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.
I gestori sono tenuti ad adottare ed applicare protocolli di sicurezza che tutelino il personale aziendale e gli utenti nelle operazioni di vendita e di verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi. Per la vendita, è raccomandato l’acquisto dei titoli di viaggio mediante apparecchiature automatiche e/o on line, nonché di usufruire delle funzionalità centralizzate del sistema di vendita regionale”;
– la seduta deve essere utilizzata dall’utente esclusivamente a tal fine, senza apposizione di materiale o altre forme di invasione delle sedute laterali e frontistanti.

2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del DPCM 7 settembre 2020 e agli atti e provvedimenti dallo stesso richiamati.”

IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

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